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Tribunale di Frosinone - Ministero della Giustizia

Tribunale di Frosinone
Ti trovi in:

Giudici di Pace

Piano :

Primo

Stanza :

103 - 112 - 112/1

Telefono:

0775.361500

Responsabile:

Dott.ssa Carla Albanese, Funzionario Giudiziario F1

carla.albanese@giustizia.it

0775.361506

Piano - Stanza: Primo - 103

Personale amministrativo:

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 (dalle ore 12:00 alle ore 14:00 solo per gli atti urgenti). Nella giornata di sabato è istituito un presidio per il compimento degli atti urgenti e non rinviabili e per la ricezione dalle ore 09:00 alle ore 13:00 degli atti in scadenza.

Asseverazioni di perizie e traduzioni: 
Martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Ricezione al pubblico dei Giudici di Pace: 
Mercoledì e giovedì ore 11:00

Ubicazione:

Via Fedele Calvosa, Frosinone (FR) 03100.

ELENCO GIUDICI DI PACE DI FROSINONE

Area Civile

Giudici di Pace Giorno di Udienza Aula di Udienza
Dott.ssa Caterina Di Vito giovedì Primo Piano - Stanza 101
Dott.ssa Giulia Franco martedì e giovedì Primo Piano - Stanza 104
Dott. Emilio Manganiello mercoledì Primo Piano - Stanza 104
Dott.ssa Sara Rea martedì Primo Piano - Stanza con le vetrate
Dott.ssa Claudia Taormina martedì Secondo Piano - Aula Civile
giovedì Primo Piano - Stanza 111
Dott.ssa Caterina Urso  martedì Primo Piano - Stanza 111
giovedì Primo Piano - Stanza con le vetrate

 

Area Penale

Giudice di Pace Giorno di Udienza Aula di Udienza
Dott.ssa Caterina Di Vito  mercoledì (escluso il I° mercoledì del mese) chiedere in cancelleria il giorno dell'udienza
Dott.ssa Caterina Urso lunedì chiedere in cancelleria il giorno dell'udienza

 

OBBLIGO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TELEMATICO

Si comunica che, per effetto del combinato disposto del D.L. 198/22, della L. 77/20 di conversione del D.L. 34/20 e del DPR 115/02 nella sua attuale formulazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il contributo unificato deve essere sempre corrisposto mediante pagamento telematico; analogamente a partire dal 01.03.2023 il diritto di anticipazione forfettaria di € 27,00, il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio devono essere sempre corrisposti mediante pagamento telematico. 

Per il pagamento telematico occorre collegarsi, via internet, al sito pst.giustizia.it, sezione SERVIZI, voce PAGAMENTOPAGOPA UTENTI NON REGISTRATI, selezionare il pulsante ACCEDI, cliccare sulla voce ALTRI PAGAMENTI e poi NUOVO PAGAMENTO. Le istruzioni sono indicate nel Vademecum per l'utilizzo dei pagamenti telematici (disponibile negli allegati a fondo pagina) e scaricabile anche da pst.giustizia.it  


FORMULA ESECUTIVA

Per il combinato disposto degli artt. 475 e 480, secondo comma, c.p.c., così come modificati dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), l'apposizione della formula esecutiva in calce ai provvedimenti giudiziari, a partire dal 28.02.2023 non verrà più rilasciata dai cancellieri del Tribunale e del Giudice di Pace. Pertanto, il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive, ai sensi dell'art. 483 c.p.c., estraendo dal fascicolo telematico le copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità all'originale resa dal difensore, ai sensi del nuovo art. 196-octies disp. att. c.p.c. 

Sul punto, è possibile scaricare il documento Forma dei titoli esecutivi del 09.03.2023 del Tribunale e UNEP di Frosinone - COA di Frosinone, disponibile anche nella sezione Circolari, Protocolli e Convenzioni, selezionando come tipologia di documento Circolari e Orientamenti Interpretativi oppure Protocolli. 


QUANDO RIVOLGERSI AL GIUDICE DI PACE

Il cittadino può rivolgersi al giudice di pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile:

  • se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di competenza (VEDI A FONDO PAGINA)
  • se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere
  • se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma
  • se vuole chiedere, prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati. Al giudice di pace si può presentare opposizione per molte sanzioni amministrative in contestazione di importi inferiori a € 15.493,71.
  • Per le violazioni al codice della strada il Giudice di Pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore. Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al codice della strada si può presentare:
    • 1. Ricorso avverso la multa per infrazione al codice della strada (in alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto)
      •  si può presentare ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa 
      • oppure avverso la cartella esattoriale che viene inviata quando la multa non viene pagata. Il ricorso può essere presentato solo per vizi della cartella. L'importo della sanzione contenuto nella cartella è raddoppiato.
    • 2. Ricorso avverso l'ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa. Chi ha già pagato non può più fare ricorso. Non si può fare ricorso solo avverso la decurtazione dei punti sulla patente.

E' opportuno che il ricorrente trasmetta comunque copia del ricorso anche all'organo di polizia, riportato nell'intestazione del verbale, che ha emesso la contravvenzione per interrompere ogni procedura avviata dal verbale fino alla decisione sul ricorso.


RICEZIONE DEL PUBBLICO DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace è a disposizione della cittadinanza. Il cittadino può rivolgersi al Giudice di turno dalle ore 11,00 del mercoledì e del giovedì. Le funzioni attribuite al Giudice di turno sono precisamente codificate. Il Giudice di turno:

  • riceve le citazioni orali (Articolo 316, comma II, Cpc);
  • riceve le istanze orali di conciliazione (Articolo 322, Cpc);
  • un caso particolare è la cd "perdita di possesso", procedura necessaria a dichiarare la perdita di possesso di un veicolo.

Al di fuori di questi casi il Giudice di turno non rilascia consulenze di alcun tipo, per le quali bisogna rivolgersi ad avvocati o consulenti legali.


LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA

L'Ufficio si occupa delle richieste per ottenere compensi ed indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, i testimoni, liquidati dal Giudice presso il quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dall'ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa. Completata l'attività, l'interessato presenta un'istanza di liquidazione presso la Cancelleria del giudice che ha conferito l'incarico.

E' possibile presentare la richiesta online utilizzando il Sistema Liquidazioni Spese di Giustizia, mediante la piattaforma SIAMM - Spese di Giustizia

Indicazioni per l'invio della fattura

  • Denominazione Ente : Ministero della Giustizia
  • Codice Univoco ufficio: KAQ7QV
  • Nome ufficio: Giudice di Pace di Frosinone – Spese di Giustizia
  • Codice Fiscale: 92015330605

COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA CIVILE

Competenza esclusiva del GdP:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Competenza per valore del GdP:

  • le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 10.000,00 euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice
  • le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 25.000,00 euro

Per cause civili di valore fino 1.100,00 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il giudice di pace decide secondo equità.

La funzione conciliativa del GdP.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.


COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA PENALE

Il Giudice di Pace dal 1º ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 1º gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.


 

Lista degli allegati

Allegati

Telefono:

0775.246487

Fax:

0775.246758

Responsabile:

Marcello Zera, Cancelliere

marcello.zera@giustizia.it

0775.246487

Piano - Stanza: Primo - 3

Personale amministrativo:

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00. Nella giornata di sabato è istituito un presidio per il compimento degli atti urgenti e non rinviabili e per la ricezione dalle ore 09:00 alle ore 12:00 degli atti in scadenza.

Ubicazione:

Via Casilina nord, 138 Ferentino (FR) 03013.

Giudice di Pace di Ferentino: Dott.ssa Sara Rea

Udienze civili: tutti i giovedì

Udienze penali: primo e terzo mercoledì del mese


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