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Iscrizione all'Albo CTU e Periti

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici, diviso per categorie. In tale albo devono essere sempre comprese le seguenti categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense. 

Presso ogni tribunale è istituito altresì un Albo dei Periti, diviso in categorie. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione.

L’Albo dei Consulenti tecnici per l’ambito civile e l'albo dei Periti per l’ambito penale identificano l’insieme dei tecnici di cui l'ufficio del Tribunale può avvalersi, essendo abilitati su richiesta ad assistere il giudice nella soluzione di singoli atti o durante tutto il processo. Difatti, il professionista che si iscrive all'Albo verrà incaricato dai giudici per la redazione di perizie sulla materia di propria competenza. 

Ciascun Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative allo stesso sono deliberate da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o dalla Camera di commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordine o collegi professionali e pertanto non sono provvisti di albi professionali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, introducendo l’art. 16-novies nel d.l. n. 179 del 2012, definisce le modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c. e dell'albo dei periti presso il tribunale di cui all’art. 67 disp. att. c.p.p., introducendo la novità dell’inserimento esclusivamente per via telematica delle domande di iscrizione all’albo.  

Il comma 3 dell’art. 16-novies del d.l. n. 179 del 2012, inoltre, stabilisce che il pagamento di bolli, diritti e qualunque altra somma a qualsiasi titolo, legata alla domanda di iscrizione, deve essere effettuato esclusivamente con mezzi telematici di pagamento.  

Al comma 4 dell’art. 16-novies sono, infine, definiti i criteri di formazione e tenuta degli albi dei CTU e dei periti, che devono essere in modalità esclusivamente informatizzata.

Con decreto del Ministro della giustizia, - Il più recente è il d.m. 109 del 4 agosto 2023 - adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.

La gestione telematica delle domande e la tenuta degli albi (art. 14, comma 1 e seguenti, del d.l. n. 83 del 2015) riguarda:

- Albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU). La disciplina della Consulenza Tecnica di Ufficio è contenuta nel codice di procedura civile (artt. 61- 64 c.p.c.; artt. 191-201 c.p.c.; artt. 13-23 disposizioni attuazione c.p.c.) e nell’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015. L’art. 13 disp. att.c.p.c. dispone che presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline.  

- Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU). L’art. 24-bis disp. att. c.p.c. prevede che presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici suddiviso per categorie, nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina.  L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.  

- Albo dei periti in materia penale. La figura del perito in ambito penale è disciplinata dall’art. 67 disp. att. c.p.p. e dall’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015. L’art. 67 disp. att. c.p.p. stabilisce che presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline. 

Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 67 disp. att. c.p.p.,  il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371, comma 2 c.p.p.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e posseggono una spiccata condotta morale. Si può essere iscritti a un solo Albo, ovverosia solo presso un Tribunale. 

COSA OCCORRE

L'utente CTU e/o Perito può accedere al sistema tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it ovvero collegandosi al sito https://alboctuelenchi.giustizia.it. Il sistema informativo assicura l’identificazione dei soggetti legittimati all’uso mediante una procedura di autenticazione forte, attraverso l’impiego della CNS (smart card o USB key) o utilizzando SPID.  

Effettuato l'acceso al sistema, per poter compilare la domanda di iscrizione, il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il proprio Curriculum Vitae in tutte le sue parti, seguendo un modello incrementale basato su schede, digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie (riconoscibili in quanto contrassegnate da “*”).

Nelle varie schede andranno inseriti i dati relativi a:

- titoli di studio conseguiti;

- iscrizione a ordini professionali;

- partecipazione a corsi di formazione;

- certificazioni conseguite;

- competenze digitali, linguistiche o di altra natura;

- esperienze lavorative in corso e/o precedenti;

- brevetti;

- pubblicazioni;

- patenti e permesso di lavoro;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

- Dichiarazione sostitutiva: dei dati anagrafici e di residenza nella circoscrizione del Tribunale; del certificato del casellario giudiziale. 

Oltre a presentare la domanda di iscrizione, sul medesimo portale è possibile visualizzare lo stato della propria richiesta e/o sospendere o cancellare l’iscrizione all’albo circoscrizionale dei ctu o periti tecnici.

DOVE SI RICHIEDE

L'art. 24-bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 , prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria e registrerà da gennaio 2024 gli incarichi ricevuti nel tempo dai CTU. L’art. 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 - introdotto dal successivo art. 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 - prevede che le domande di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d’ufficio, e all’Albo dei periti presso il tribunale siano fatte in modalità telematiche e che gli Albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche. 

SCADENZE

Dal 4 gennaio 2024 al 4 marzo 2024 i CTU e i Periti già iscritti negli Albi cartacei circoscrizionali di un Tribunale devono necessariamente rinnovare l’iscrizione online presso quel tribunale.

Se il professionista vuole iscriversi presso un Tribunale diverso da quello originariamente scelto farà una iscrizione nuova. 

Solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni: 

dal 1 marzo al 30 aprile; dal 1 settembre al 31 ottobre. 

Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.

Il 4 marzo 2024 è cessata la validità e l’utilizzo degli albi cartacei.

Lista degli allegati

Allegati

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